
Attuare le nuove regole sul cosiddetto whistleblowing, contenute nel Dlgs 24/2023.
Il nuovo Decreto, in attuazione dei principi comunitari espressi nella direttiva Ue 2019/1937, rafforza le regole già esistenti nell’ambito della normativa che impone l’adozione di sistemi di segnalazione aziendale di illeciti.
L’entrata in vigore
L’obbligo di predisporre canali di segnalazione entra in vigore:
- Dal 15 luglio per i soggetti pubblici e i datori di lavoro privati che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di almeno 250 lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato
- Dal 15 luglio per chi opera in specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, ecc.) anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto il requisito dimensionale minimo di 50 dipendenti e per tutte le aziende che adottano modelli di organizzazione e gestione di cui al Dlgs 231/2001 (a prescindere dalla dimensione aziendale)
- Dal 17 dicembre 2023 per le imprese che nell’ultimo anno hanno impiegato tra i 50 e i 249 dipendenti.
Le sanzioni
Nel caso in cui non si effettui l’aggiornamento entro tali scadenze, sono previste pesanti sanzioni amministrative, il cui importo varierà in base alle specifiche situazioni. Gli importi definiti comprendono multe dai 5mila ai 30mila euro in caso di attività ritrosie, e importi tra i 10mila e i 50mila euro in caso di mancata implementazione dei canali di segnalazione.
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