L’Anpal ha chiarito con una recente FAQ che la formazione di un progetto di Fondo nuove competenze (Fnc – Avviso 2022) dev’essere, di norma, finanziata dai Fondi paritetici interprofessionali che hanno aderito all’iniziativa
Il datore di lavoro iscritto ad un Fondo paritetico non può quindi discrezionalmente scegliere di partecipare al Fondo nuove competenze senza ricorrere al proprio Fondo. I riferimenti sono l’art. 4, comma 4, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 22 settembre 2022 e il paragrafo 7 dell’Avviso pubblicato il 10 novembre 2022.
Questi i casi in cui è consentito non ricorrere a un Fondo Interprofessionale:
– il datore di lavoro non aderisce a nessun Fondo Interprofessionale oppure
– il Fondo cui aderisce non partecipa all’attuazione degli interventi del FNCo, infine,
– ci sono ragioni oggettive che impediscono il finanziamento del percorso formativo da parte del Fondo (per esempio esaurimento delle risorse) al momento della presentazione dell’istanza, che dovranno essere accertate dal Fondo Interprofessionale e comunicate ad Anpal.
Se al momento della presentazione dell’istanza non sussistevano ragioni oggettive per il mancato ricorso al Fondo Interprofessionale, l’istanza potrà ancora essere ammessa a valutazione, ma solo qualora vi fosse ancora la possibilità di finanziamento da parte del Fondo. In caso contrario l’istanza sarà respinta.